Congedo maternità

La regolamentazione del congedo di maternità pagato è in vigore dal 1 luglio 2005. Le madri che esercitano un’attività lucrativa beneficiano ora di un congedo maternità pagato che dura fino a 98 giorni dopo la nascita. Il diritto decade se una donna ricomincia a lavorare prima della fine di questo periodo. Fino a un massimo di 196 fr. al giorno le madri ricevono l’80% del loro salario sotto forma di indennità giornaliere. Restano in vigore le disposizioni cantonali, i regolamenti del personale e i contratti collettivi di lavoro che prevedono soluzioni più generose.

Condividi