Protezione della maternità nel contratto di lavoro e nei contratti collettivi di lavoro

Art. 62 lavori pericolosi ...

Il datore di lavoro può occupare donne incinte e madri allattanti nei lavori pericolosi o gravosi soltanto se, in base a una valutazione dei rischi, non risultano minacce concrete per la salute della madre e del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione. Sono fatti salvi ulteriori motivi di esclusione di cui al capoverso 4.
Se soltanto mediante l’adozione di adeguate misure di protezione è possibile eliminare minacce pericolose per la salute della madre e del bambino, l’efficacia di queste misure deve essere verificata periodicamente, almeno ogni trimestre.
Sono considerati lavori pericolosi o gravosi per le donne incinta e le madri allattanti tutti quei lavori che, per esperienza, si ripercuotono negativamente sulla salute di queste donne e dei loro bambini. Ne fanno parte in particolare:

  • Lo spostamento manuale dei carichi pesanti
  • I movimenti e le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce
  • I lavori che provocano urti, scosse, vibrazioni
  • I lavori in condizioni di sovrappressione come il lavoro in camera di pressione, l’immersione…
  • I lavori che espongono al freddo o al caldo oppure a un’umidità eccessiva
  • I lavori sottoposti agli effetti di radiazioni nocive o al rumore
  • I lavori sottoposti agli effetti di sostanze nocive o di microrganismi
  • I lavori nell’ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro, che per esperienza, portano a un forte aggravio

Il Dipartimento federale dell’economia stabilisce in un’ordinanza i criteri di valutazione dei lavori pericolosi o gravosi elencati nel capoverso 3. Esso definisce inoltre le sostanze, i microrganismi e i lavori che, per esperienza e per lo stato della scienza, presentano un potenziale di pericolo particolarmente elevato per la mamma e il bambino e per i quali è vietata ogni occupazione di donne incinta o di madri allattanti.

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