Indennità di maternità

Dal 2005 le donne hanno diritto ad un congedo di maternità di 14 settimane conformemente al codice delle obbligazioni e ad un’indennità di maternità secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno. Durante 14 settimane ricevono l’80% del reddito lavorativo medio conseguito prima del parto, ma al massimo196 fr. al giorno. Il diritto si estingue anticipatamente se il lavoro viene ripreso prima della fine del congedo di 14 settimane. Disciplinamenti più favorevoli stabiliti in contratti collettivi di lavoro (CCL) restano in vigore. Il datore di lavoro non ha il diritto di ridurre o compensare con un congedo precedente il parto il concedo di maternità di 14 settimane previsto dal Codice delle obbligazioni né di ridurre le vacanze di una lavoratrice che ha fruito del congedo di maternità ai sensi del codice delle obbligazioni.

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